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Determinazione del periodo di ferie

A cura di

Pietro Barcellona

Labour Law Consultant
04 Luglio 2023

Determinazione del periodo di ferie

La panoramica generale sul diritto alle ferie che ha costituito l’oggetto della seconda pillola informativa ha messo in luce – tra le altre cose – come sia sempre il datore di lavoro ad avere l’ultima parola sulla determinazione del periodo di ferie del lavoratore. Per rivedere la Work Tips |n. 2, in cui l’Avv. Marika Perissinotto ce ne parla, clicca questo link.

 

Fermo restando il fondamentale diritto al riposo annuale (le cui coordinate principali sono stabilite all’art. 2109 c.c. e all’art. 10, D. Lgs. n. 66 del 2003), è attribuito unicamente all’imprenditore il potere di precisarne la collocazione temporale.

 

Questo potere non è tuttavia privo di limiti, dovendo necessariamente essere esercitato all’esito di una valutazione comparativa che tenga in considerazione, oltre che le esigenze aziendali, anche gli interessi del lavoratore (si tratta di un’ulteriore declinazione dei princìpi di correttezza e buona fede di cui abbiamo già trattato in questo precedente articolo).

 

Il lavoratore non può pertanto assegnarsi unilateralmente le ferie senza averlo prima concordato con il datore di lavoro, non potendosi ravvisare un obbligo di concessione automatica delle ferie (Cass., Sez. lav., 17/05/2023, n. 13482, relativo alle pertinenti disposizioni del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie). Simili assenze dal lavoro potranno di conseguenza essere considerate non giustificate e costituire oggetto di sanzione disciplinare.

 

Nella pianificazione delle ferie, il datore di lavoro dovrà inoltre rammentare le importanti coordinate previste dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 e le correlate precisazioni offerte dalla giurisprudenza. Viene in particolare stabilito il termine dei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per esaurire le ferie non ancora godute in quel determinato anno (quindi, per fare un esempio, le ferie relative all’anno 2021 dovrebbero essere godute entro il 30/06/2023 come già spiegato nel nostro articolo "Scadenza del termine per le ferie non godute: 30 giugno" ). Ora, sebbene le ferie non godute possano essere monetizzate solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’importo della relativa indennità dovrà in ogni caso essere assoggettato a contribuzione una volta decorso il sopra richiamato termine dei 18 mesi (Cass., Sez. lavoro, 17/11/2020, n. 26160).

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