Sarà inevitabile il dibattito circa la costituzionalità di una simile norma in cui il diritto al lavoro di una persona viene subordinato al bene costituito dalla protezione collettiva della salute.
Chi sono i destinatari della norma, quali gli obblighi e le scadenze (comma 1, art.4).
Fino alla completa attuazione del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Si indica che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita” (comma 2, art.4).
Quali sono le procedure e le conseguenze del rifiuto del vaccino.
Le conseguenze per l’operatore sanitario che non intende vaccinarsi
Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Obbligo di vaccinazione e Costituzione
L’art. 32 della nostra Carta Costituzionale riconosce il diritto del cittadino a respingere le cure ma consente l'obbligo alle stesse, purché esso si fondi sulla legge.
Ed in questo caso c’è il decreto legge (1° aprile 2021, n. 44), efficace sin dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed affidato alle Camere per la conversione.
Ma anche altre condizioni sono soddisfatte.
La prima: c’è un vaccino disponibile (anzi, più di uno) ed è abbastanza sicuro.
Seconda condizione: l'obbligo vaccinale non ricade su chi, per una patologia pregressa, ne potrebbe subire danni. È esplicitamente prevista l'esenzione in relazione all’accertato pericolo per la salute dell’operatore sanitario a causa di specifiche e documentate condizioni cliniche.
Terza condizione: che la categoria obbligata si distingua da ogni altra. Gli operatori sanitari non sono gli unici lavoratori a contatto con il pubblico ma sono quelli che indiscutibilmente hanno davanti i più fragili, i malati, i più bisognosi di cure.
Infine, la proporzionalità fra inosservanza dell’obbligo vaccinale e le sue conseguenze: in questo il D.L. 44/2021 segna un deciso innalzamento perché prevede come sanzione estrema per il rifiuto della vaccinazione anti SARS-Co V-2 anche la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, nel caso in cui l’operatore sanitario non possa essere adibito a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio.
Non resta che attendere l’esito dell’iter parlamentare per la conversione del Decreto Legge ma soprattutto valutare l’effetto di questa norma e la sua efficacia nel contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.