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La rivalutazione dei beni d’impresa nel D.LGS. 104/2020

Written by

Antonio Vesco

Co-founder & President
14 July 2022

La rivalutazione dei beni d’impresa nel D.LGS. 104/2020

Per evitare comportamenti non corretti da parte degli amministratori che potrebbero essere tentati di sopravvalutare il patrimonio aziendale oppure a sottovalutare lo stesso adattando le poste di bilancio alle proprie esigenze, il Legislatore ha imposto dei vincoli nella valutazione e quindi nell’iscrizione delle voci in bilancio.

Per valutare le voci di bilancio si devono rispettare vincoli giuridici (articolo 2426 del codice civile) e vincoli tecnici (principi contabili dei dottori commercialisti) che integrano e completano le norme del C.C.

I vincoli nella valutazione e quindi nell’iscrizione delle voci in bilancio fanno sì che i bilanci delle Società (S.p.a e S.r.l.) siano redatti in modo uniforme evitando che siano strutturati in forme differenti e con diversi criteri di stima a seconda degli scopi che si prefiggono gli amministratori.

 

Ma oggi l’art.110 del Decreto Legislativo 104/2020 offre una grande occasione agli amministratori perché consente – in deroga al principio generale dettato dall’art. 2426 c.c. – di dare maggiore evidenza al patrimonio dell’azienda, di esprimere il valore patrimoniale latente, di rafforzare la struttura patrimoniale dell’impresa.

Il tutto con una tassazione straordinariamente vantaggiosa.

 

L’art. 110 del Decreto Legislativo 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) consente, in deroga al principio generale dettato dall’art. 2426 del codice civile, di rivalutare i beni d’impresa.

I beni rivalutabili sono quelli rientranti nelle seguenti tre categorie: immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

L’aumento del valore dei beni iscritti a bilancio si riflette nella creazione di una riserva di rivalutazione che va a rafforzare la struttura patrimoniale dell’impresa e fa emergere valori latenti che in assenza di questa deroga non potrebbero essere evidenziati.

 

Il nuovo regime di valutazione può avere rilevanza unicamente civilistica, ma la grande convenienza di questa rivalutazione è fiscale: pagando un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza di valutazione si potranno dedurre già dal reddito imponibile del 2021 i maggiori ammortamenti che nascono da tale rivalutazione, consentendo un risparmio significativo sulle imposte.

Contabilmente la società può eseguire la rivalutazione dei beni ammortizzabili adottando tre distinte modalità:

  1. Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  2. Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)
  3. Riduzione del fondo ammortamento.

In ogni caso l’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

Poiché la rivalutazione avrà effetti anche sui bilanci degli esercizi successivi, in forza dei maggiori ammortamenti iscritti, risulta necessario procedere ad un’attenta analisi e proiezione dei valori prima di effettuare tale operazione.

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